Veicoli destinati ai disabili, Chi può beneficiare dell’esenzione

Per legge l’esenzione dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:
disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00)
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L’esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall’acquisto, è dovuto il versamento dell’IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
Per usufruire dell’esenzione l’interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge.